ADDETTO PRIMO SOCCORSO

E’ richiesto per legge che all’interno di un’azienda o di una struttura lavorativa debba essere sempre presente almeno 1 ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO, ossia una persona designata dal datore di lavoro con il compito di attivarsi in caso di infortunio. Si tratta quindi, da un punto di vista giuridico, di un SOCCORRITORE OCCASIONALE adeguatamente formato.

In base al Decreto Legislativo 626 del 1994, il datore di lavoro non ha solo il compito di nominare uno o più addetti al Primo Soccorso (Articolo 18 comma 1 lett.B del D.Lgs. 81/08), ma anche quello di fornire a tutti i suoi lavoratori tutti gli strumenti di protezione idonei per il tipo di rischio e di attività lavorativa richiesta. Per fare ciò, è necessario che all’interno di un’azienda vi sia sempre un MEDICO COMPETENTE (medico di medicina del lavoro) allo scopo di consigliare il datore di lavoro e di fare visite periodiche per verificare l’idoneità del lavoratore al tipo di attività designata.

L’addetto al Primo Soccorso può essere:

– il datore di lavoro stesso

– lavoratore/i designato/i: possono essere 1 o più di uno a seconda del tipo di azienda (numero di lavoratori, struttura, tipo di pericolo, ecc.)

E’ preferibile che l’addetto al Primo Soccorso dia il suo consenso scritto a tale incarico e che abbia sempre un sostituto qualora si trovi a mancare dall’azienda.

L’addetto al Primo Soccorso deve seguire un CORSO DI FORMAZIONE specifico a cadenza TRIENNALE.

I compiti dell’addetto al Primo Soccorso sono i seguenti:

COMPITI PRELIMINARI

1) CONOSCERE IL CICLO RIPRODUTTIVO AZIENDALE

2) CONOSCERE LE MALATTIE DI CIASCUN LAVORATORE E LE VACCINAZIONI FATTE

3) CONOSCERE GLI INFORTUNI PIU’ FREQUENTI IN AZIENDA

4) VALUTARE I PERICOLI DELLA STRUTTURA

5) VERIFICARE LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI DURANTE IL LAVORO

6) VERIFICARE LA PRESENZA DI UNA CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO, LA SUA DOTAZIONE E LA SUA SCADENZA (il contenuto cambia a seconda del tipo di azienda).

AZIENDE

Le aziende di gruppo A e B devono essere dotate di una cassetta di primo soccorso (o di pronto soccorso) con un contenuto minimo prescritto dalla legge (guanti monouso, bende e garze, ghiaccio, laccio emostatico, ecc.) mentre le C dispongono di un pacchetto di medicazione.

COMPITI DELL’ ADDETTO IN CASO DI INFORTUNIO

1) ATTIVARSI IN QUALSIASI CIRCOSTANZA SIA RICHIESTO SOCCORSO SECONDO LA SUA PREPARAZIONE, FORMAZIONE E CAPACITA’

2) VALUTARE LE FUNZIONI VITALI E LE CONDIZIONI GENERALI DELL’INFORTUNATO ASSICURANDO ANCHE LA PROPRIA SALVAGUARDIA (da infezioni, contaminazioni, lesioni, pericolo generico, ecc.)

3) PRATICARE BLS QUANDO NECESSARIO

4) ASTENERSI DAL PRATICARE MANOVRE POTENZIALMENTE NOCIVE (quelle non previste dalle norme di Primo Soccorso e che saranno spiegate in ciascuna pagina a seconda del tipo di infortunio) CHE DEVONO INVECE ESSERE PRATICATE SOLO DA PERSONALE ESPERTO (PRATICARLE COMUNQUE SOLO SE L’ASTENSIONE METTESSE A SERIO RISCHIO LA SOPRAVVIVENZA DELL’INFORTUNATO)

5) RACCOGLIERE INFORMAZIONI SULL’INFORTUNIO (INFORMANDOSI SUL TIPO: cause naturali? trauma? dinamica? quante persone coinvolte?) E SUL POTENZIALE RISCHIO, COMUNICANDOLE AL 118 E ALL’ARRIVO DEI PARAMEDICI

6) CHIAMARE IL 118 QUANDO NECESSARIO (vai a DOVERI DEL SOCCORRITORE per conoscere le premesse): specificare all’operatore telefonico il nome dell’azienda, lo stabile, il piano, la stanza, l’indirizzo e il luogo ove è avvenuto l’infortunio, nonché le vie di accesso dall’esterno

7) MANTENERE LA CALMA ALL’INTERNO DEL LUOGO D’INFORTUNIO E ALLONTANARE GLI OSSERVATORI

Questi punti sono molto importanti e costituiscono anche i doveri di CIASCUN SOCCORRITORE OCCASIONALE, anche al di fuori di un’azienda. Vai anche alla pagina DOVERI DEL SOCCORRITORE dove sono meglio spiegati anche i doveri dell’addetto al Primo Soccorso.

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