CORSI DI FORMAZIONE

Lezione sui contenuti e le modalità di esecuzione dei corsi di Primo Soccorso per gli addetti all’interno di un’azienda.

Come già spiegato precedentemente (vai alla lezione ADDETTO PRIMO SOCCORSO), l’addetto al Primo Soccorso in un’azienda deve frequentare corsi di formazione a cadenza triennale per acquisire l’idoneità a svolgere le proprie mansioni.

Il regolamento è sancito dall’ articolo 3 del DM 388/03 che definisce ogni aspetto dei corsi:

1) PER QUANTO RIGUARDA LA MODALITA’ DI FORMAZIONE:

– Gli addetti al Primo Soccorso devono essere formati “con istruzione teorica e pratica (uso del manichino, esercitazioni, ecc.) per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso.”

Pertanto, si precisa che le informazioni teoriche contenute in questa sezione non sono sufficienti per acquisire l’idoneità da parte dell’addetto al primo soccorso, né lo sono le informazioni teoriche presenti in qualsiasi altro documento online: per il certificato di idoneità è necessaria la frequentazione di corsi specifici non a distanza e l’acquisizione di abilità pratiche!

– E’ necessario pertanto che la struttura in cui si svolgono i corsi possegga l’attrezzatura necessaria per eseguire le esercitazioni pratiche (“Linee Guida Comitato Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro – Primi indirizzi applicativi – Seduta Comitato Tecnico in data 10 Gennaio 2005”).

2) PER QUANTO RIGUARDA I CONTENUTI:

Esistono diversi OBIETTIVI DIDATTICI, specificati nella pagina specifica.

E’ obbligatoria l’acquisizione di capacità di intervento pratico almeno riguardo ai seguenti argomenti (allegato art.3 del DM 388/03):

tecniche di allertamento del 118

– insufficienza respiratoria acuta (BLS, embolia polmonare ed edema polmonare acuto)

arresto cardiocircolatorio (BLS)

emorragie

– traumi (toracici e addominali, contusionistiramenti, distorsioni, lussazioni, fratture, ecc.)

– sindromi cerebrali acute (ictus, traumatologia cranio-encefalica, emorragia cerebrale, commozione e contusione cerebrale,ecc.)

avvelenamenti

Le linee guida internazionali ERC 2010 spiegano che, per quanto riguarda il BLS, questo deve comportare un addestramento pratico a piccoli gruppi su manichino attraverso l’assistenza di docenti dotati di competenza e formazione adeguata.

– Le aziende di gruppo A devono essere formate anche riguardo i rischi specifici dell’attività svolta.

3) PER QUANTO RIGUARDA I DOCENTI:

– Si cita quanto riporta l’articolo 3 del DM 388/03: “La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato” (es. istruttori BLS, necessari per le esercitazioni su manichino). Il docente può quindi essere sia un medico di medicina del lavoro che un medico con altra specializzazione oppure privo di specializzazione.

– Al termine del corso il docente deve rilasciare un attestato firmato per certificare: frequenza, formazione teorica e formazione pratica dell’addetto.

4) PER QUANTO RIGUARDA LA FREQUENZA DEI CORSI:

“La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico” (articolo 3 del DM 388/08).

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